Lo prevede il decreto 26 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009. Per le operazioni effettuate dal 28 aprile 2009 è, quindi, possibile optare per il pagamento dell'Iva al momento della riscossione del corrispettivo (V. testo del provvedimento in allegato).
Soggetti interessati
Soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione L'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali d’applicazione dell'imposta e nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo del riverse charge.
Modalità di differimento
All’atto dell’emissione, la fattura deve recare l’annotazione che si tratta d’operazione con imposta ad esigibilità differita emessa ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La mancata annotazione rende la cessione del bene o la prestazione del servizio soggetta ad iva.
Momento dell’esigibilità per l’acquirente o committente
L'imposta diventa esigibile per l'acquirente o committente, e quindi detraibile, soltanto all'atto del pagamento del corrispettivo. Per il pagamento parziale, l'esigibilità è pro-quota nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Adempimenti a carico del cedente o prestatore
Il soggetto che esegue la prestazione è obbligato alla fatturazione e alla registrazione.
La liquidazione periodica dell'imposta è computata nel mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
Superamento del limite dei 200 mila euro
L'Iva delle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200 mila euro seguirà le regole generali, mentre quelle effettuate precedentemente permarranno a esigibilità differita.
Volume d’affari
Con riferimento all’anno in cui l'operazione s’intende effettuata, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi con Iva ad esigibilità differita confluiscono con quelle ordinarie alla formazione del volume di affari e alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, decreto iva n 633/1972.