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Iva per cassa per i soggetti con volume d’affari fino a 200.000 euro

articolo del 30-04-2009

Lo prevede il decreto 26 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009. Per le operazioni effettuate dal 28 aprile 2009 è, quindi, possibile optare per il pagamento dell'Iva al momento della riscossione del corrispettivo (V. testo del provvedimento in allegato).

 

Soggetti interessati

Soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato  o,  in  caso  di  inizio di attività, prevedano   di   realizzare   un  volume  d'affari  non  superiore  a duecentomila  euro, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di  impresa,  arte  o  professione L'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali d’applicazione dell'imposta e nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta  mediante  l'applicazione  del  meccanismo del riverse charge.

 

Modalità di differimento

All’atto dell’emissione, la fattura deve recare l’annotazione che si tratta d’operazione con imposta  ad esigibilità differita emessa ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La mancata annotazione rende la cessione del bene o la prestazione del servizio soggetta ad iva.

 

Momento dell’esigibilità per l’acquirente o committente

L'imposta diventa esigibile per l'acquirente o committente, e quindi detraibile, soltanto all'atto del pagamento del corrispettivo. Per il pagamento parziale, l'esigibilità è pro-quota nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 

Adempimenti a carico del cedente o prestatore

Il soggetto che esegue la prestazione è obbligato alla fatturazione e alla registrazione.
La liquidazione periodica dell'imposta è computata nel mese o trimestre nel corso del quale  è  incassato  il  corrispettivo ovvero scade il termine di un anno  dal momento di effettuazione dell'operazione.

 

Superamento del limite dei 200 mila euro

L'Iva delle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200 mila euro  seguirà le regole generali, mentre quelle effettuate precedentemente permarranno a esigibilità differita.

 

Volume d’affari

Con riferimento all’anno in cui l'operazione s’intende effettuata, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi con Iva ad esigibilità differita confluiscono con quelle ordinarie alla formazione del volume di affari e alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, decreto iva n 633/1972. 

 

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