Con riferimento all’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto nuove modalità d’utilizzo del credito Iva attraverso l’istituto della compensazione, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 dicembre 2009 dispone sulle modalità ed i termini per compensare il credito annuale o per periodi inferiori all’anno, stabilendo che, per importi superiori a 10.000 euro annui, la compensazione è possibile soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Mentre, per importi superi a 15.000 euro è, invece, obbligatorio richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito. In più, i contribuenti che intendono effettuare le suddette compensazioni sono tenuti, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, ad utilizzare esclusivamente¸ sia direttamente o tramite intermediari, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane o dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente soltanto a chi effettua compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro. Le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 euro annui saranno oggetto di scarto senza la preventiva presentazione della dichiarazione ovvero dell’istanza da cui emerge il credito stesso, come pure saranno scartate le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui se la dichiarazione da cui emerge il medesimo credito non rechi il visto di conformità. Sono oggetto di scarto anche le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva quando superino l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato dell’importo già utilizzato in compensazione. Lo scarto delle deleghe, che avviene successivamente all’accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sarà evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione. Per maggiori informazione si consiglia la visione del provvedimento in allegato.
Ed.221209
Serafinelli