DIVIETO DI FUMO, NESSUNA RESPONSABILITA’ PER I GESTORI DEI LOCALI

articolo del 12-01-2010

Non sussiste alcun obbligo, per titolari e gestori di pubblici esercizi, di richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare nei locali pubblici e di segnalarne il comportamento, in caso di inottemperanza, agli ufficiali ed agenti competenti per la contestazione e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. L’unico adempimento in capo ai responsabili dei locali č quello di esporre, in posizione visibile, cartelli riproducesti il divieto di fumo, con l’indicazione delle sanzioni.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 6167, depositata lo scorso 7 Ottobre, confermativa della precedente sentenza del TAR Lazio, n.6068/05.

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