È entrato in vigore il nuovo Codice della Strada. Codice che prevede talune disposizioni con dirette ricadute sulla vendita e sulla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Dal 13 agosto sono entrate in vigore le seguenti norme:
Nei locali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e le strade classificate del tipo A:
1. divieto di vendita di superalcolici dalle 22 alle 6;
2. divieto di somministrazione di superalcolici dalle 0 alle 24;
3. divieto di somministrazione di alcolici dalle 2 alle 6;
Negli esercizi di vicinato :
1. divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6;
Nei pubblici esercizi: (ristoranti, bar, locali da ballo ed intrattenimento, pub, agriturismi, circoli privati, sagre, fiere, ristoranti e bar all’interno degli hotel)
1. divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6
2. obbligo di detenzione di un precursore, a disposizione della clientela, per la valutazione del test alcol emico e la esposizione delle tabelle sugli effetti di assunzione di alcol solo per gli esercizi che effettuano contestualmente spettacoli od altre forme di intrattenimento.
Negli stabilimenti balneari:
1. permesso di effettuare trattenimenti danzanti con somministrazione di prodotti alcolici dalle 17 alle 20.
Entrerà invece in vigore il 13 novembre 2010 la disposizione, che deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quelle già entrate in vigore:
obbligo per bar e ristoranti la cui attività si protrae dopo la mezzanotte di detenere e mettere a disposizione dei clienti un precursore per la rilevazione del tasso alcol emico e le tabelle indicative sugli effetti dell’assunzione di prodotti alcolici. All’osservanza di tale obbligo sono esclusi gli esercizi che non effettuano trattenimenti danzanti e che cessano la loro attività entro le ore 24.